REGOLAMENTO GENERALE:
- La realizzazione di soppalchi è consentita in tutti i padiglioni del quartiere fieristico ad esclusione dei pad. 8 – 12 – 16 – 20;
- La realizzazione dei soppalchi è consentita nelle aree espositive di superficie non inferiore a 90 mq. La superficie del soppalco, escluse le scale, non potrà essere superiore al 50% di quella del posteggio e non potrà superare 200 mq totali;
- I soppalchi possono essere adibiti ad uso ufficio/ricevimento clienti con annessi piccoli bar e posti di ristoro. E’ vietata l’utilizzo delle aree ad uso espositivo;
- L’appoggio delle strutture sui pozzetti di accesso agli impianti è vietato; l’appoggio sulle coperture di metallo dei cunicoli e delle camerette impianti deve invece essere approvato dal SATE (Servizio Assistenza Tecnica Espositori). Il soppalco – di tipo autoportante – deve essere calcolato per un sovraccarico accidentale pari a 3,00 kn/mq, le scale per un sovraccarico pari a 4,00 kn/mq, i parapetti e le pareti per resistere a spinte pari a 2 kn/mq applicate in corrispondenza del corrimano e a 1,20 mt del piano di calpestio;
- L’altezza del soppalco non deve essere inferiore a 2,70 mt e non superiore a 5,00 mt. Il parapetto di protezione dell’area soppalcata deve essere d’altezza non inferiore a 1,10 mt. Gli allestimenti del soppalco devono essere installati ad almeno 1,50 mt dagli impianti tecnici esistenti nel padiglione;
- Sono vietati velari e cielini continui;
- Le aree di soppalco e le scale di accesso al medesimo devono essere dotati di illuminazione normale e di emergenza. Quest’ultima deve garantire un illuminamento medio a un mt dal pavimento pari a 5 lux per durata di un’ora;
- L’area sotto il palco deve essere aperta per consentire un agevola aerazione ed il corretto funzionamento dell’impianto rivelazione incendi del padiglione;
- L’installazione di eventuali cartelli deve essere autorizzata dall’Ente Organizzatore. Sul soppalco deve essere installato un estintore con capacità estinguente pari a 34A-144B ogni 50 mq di superficie protetta;
- Il soppalco deve essere dotato di: 1 scala fino a 100mq di superficie protetta oppure 2 scale oltre i 100mq di superficie protetta. Ogni rampa deve avere da un min di 3 a un max di 15 gradini ed essere dotata di corrimano su un lato. La larghezza delle scale non deve essere inferiore a 1,00 mt. I gradini devono essere di pianta rettangolare, avere una pedata non inferiore a 0,30 mt ed un alzata non superiore a 0,18 mt;
- Le vie di esodo dal soppalco devono essere dotate di opportuna segnaletica luminosa normale e di emergenza;
- La portata del pavimento dei padiglioni nei quali è possibile realizzare soppalchi è di 50 kpa carico di tipo distribuito e di 60 kn carico puntuale su impronta di m 0,10×0,30.
DOCUMENTAZIONE:
- L’espositore è tenuto a sottoporre preventivamente il progetto all’ente fiera per approvazione. Gli elaborati devono essere costituiti da piante e sezioni quotate in scala 1:100 con particolari in scala 1:50 dell’allestimento del piano terra e del piano soppalco + relazione tecnico-descrittiva che riporti anche le tipologie dei materiali che verranno utilizzati;
- 15 giorni prima dell’inizio dei lavori dovranno essere consegnati al SATE gli elaborati relativi a progetto esecutivo del soppalco + relazione di calcolo statico a firma di un professionista abilitato;
- A lavori ultimati deve essere consegnato al SATE il certificato di collaudo delle strutture realizzate prodotto da un professionista abilitato + dichiarazione di conformità degli impianti.
Viene da principio distinta la partecipazione a fiere e relative operazioni accessorie, tassabili nel Paese del committente, in base alla regola dei “servizi generici”, prevista dall’art. 7-ter, DPR n. 633/1972, da quella delle prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni e relativi servizi accessori, che invece continuano ad assumere rilevanza ai fini IVA nel luogo dell’evento anche per i rapporti B2B. Si ricorda che le modalità variano comunque a seconda del luogo di stabilimento del prestatore estero.
Nel caso in cui il prestatore estero sia residente in un paese comunitario, il cliente italiano integrerà la fattura e successivamente la registrerà in base agli art. 46 e 47 del D.L. 331/1993. In caso contrario, in presenza di un residente Extra-UE, bisognerà emettere invece autofattura.
In caso di servizi di accesso alla manifestazione e servizi accessori, la società organizzatrice emetterà una fattura con IVA del Paese di svolgimento ed il cliente italiano residente la annoterà soltanto in contabilità generale, salvo richiedere il rimborso del tributo assolto.