Normative fiere

Allestitori e normative sulla sicurezza: il “Decreto Palchi e Fiere”


L’allestimento degli stand all’interno delle fiere deve essere condotto tenendo conto delle normative contenute all’interno del cosiddetto “Decreto Palchi e Fiere” (corrispondente al Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014 -Scaricabile qui). Tali disposizioni sono da applicarsi in merito all’ approntamento e allo smantellamento di strutture allestitive (stand), tendoni od altre opere temporanee per manifestazioni fieristiche. Le […]



L’allestimento degli stand all’interno delle fiere deve essere condotto tenendo conto delle normative contenute all’interno del cosiddetto “Decreto Palchi e Fiere” (corrispondente al Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014 -Scaricabile qui).

Tali disposizioni sono da applicarsi in merito all’ approntamento e allo smantellamento di strutture allestitive (stand), tendoni od altre opere temporanee per manifestazioni fieristiche.


Le esclusioni alla materia vanno effettuate solamente in caso di:

  • Strutture allestitive di altezza inferiore a 6,50 metri
  • Strutture a due piani purché con proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 metri quadrati
  • Strutture temporanee e tendostrutture realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante (montate seconde le indicazioni del medesimo, rispettando le prescrizioni ed i carichi massimi) di altezza complessiva inferiore a 8,50 metri.

Nelle attività soggette al decreto si applicano le disposizioni relative ai cantieri temporanei o mobili (titolo IV del D.Lgs. 81/2008) con le seguenti particolarità:

  • Per “cantiere” deve intendersi il luogo in cui viene realizzata la manifestazione fieristica
  • Per “committente” si intende il soggetto, gestore del quartiere fieristico oppure organizzatore della manifestazione oppure, infine, espositore (che utilizza lo stand) dotato di poteri decisionali e di spesa, per conto del quale si realizza l’attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive

Il gestore o l’organizzatore della manifestazione fieristica redige il DUVRI di cui all’art. 26 del D.LGs. 81/2008

Il committente oppure il responsabile dei lavori deve acquisire le informazioni previste dall’allegato IV (attrezzature permanenti, viabilità, ecc.) e V (DUVRI) per raccogliere informazioni minime sul luogo dell’evento.

Ai fini della progettazione delle opere temporanee il coordinatore per la sicurezza redige, qualora previsto, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e non anche il fascicolo dell’opera.

Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale, di ogni esecutore il committente acquisisce il DURC, copia del certificato di iscrizione alla CCIAA e l’autocertificazione di cui all’allegato XVII del decreto legislativo n. 81/2008; se le imprese esecutrici sono straniere va utilizzato il modello disponibile all’allegato II del decreto.

I contenuti minimi del POS e del PSC sono riportati nell’allegato VI al decreto. La recinzione di cantiere – a seguito di apposita valutazione dei rischi – può essere sostituita con apposita attività di sorveglianza.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici debbono ricevere copia del POS e del PSC prima dell’inizio dei lavori; su loro iniziativa è possibile individuare un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, per operare il coordinamento fra i rappresentanti medesimi.

 


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