Normative fiere
L’allestimento degli stand all’interno delle fiere deve essere condotto tenendo conto delle normative contenute all’interno del cosiddetto “Decreto Palchi e Fiere” (corrispondente al Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014 -Scaricabile qui). Tali disposizioni sono da applicarsi in merito all’ approntamento e allo smantellamento di strutture allestitive (stand), tendoni od altre opere temporanee per manifestazioni fieristiche. Le […]
L’allestimento degli stand all’interno delle fiere deve essere condotto tenendo conto delle normative contenute all’interno del cosiddetto “Decreto Palchi e Fiere” (corrispondente al Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014 -Scaricabile qui).
Tali disposizioni sono da applicarsi in merito all’ approntamento e allo smantellamento di strutture allestitive (stand), tendoni od altre opere temporanee per manifestazioni fieristiche.
Le esclusioni alla materia vanno effettuate solamente in caso di:
Nelle attività soggette al decreto si applicano le disposizioni relative ai cantieri temporanei o mobili (titolo IV del D.Lgs. 81/2008) con le seguenti particolarità:
Il gestore o l’organizzatore della manifestazione fieristica redige il DUVRI di cui all’art. 26 del D.LGs. 81/2008
Il committente oppure il responsabile dei lavori deve acquisire le informazioni previste dall’allegato IV (attrezzature permanenti, viabilità, ecc.) e V (DUVRI) per raccogliere informazioni minime sul luogo dell’evento.
Ai fini della progettazione delle opere temporanee il coordinatore per la sicurezza redige, qualora previsto, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e non anche il fascicolo dell’opera.
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale, di ogni esecutore il committente acquisisce il DURC, copia del certificato di iscrizione alla CCIAA e l’autocertificazione di cui all’allegato XVII del decreto legislativo n. 81/2008; se le imprese esecutrici sono straniere va utilizzato il modello disponibile all’allegato II del decreto.
I contenuti minimi del POS e del PSC sono riportati nell’allegato VI al decreto. La recinzione di cantiere – a seguito di apposita valutazione dei rischi – può essere sostituita con apposita attività di sorveglianza.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici debbono ricevere copia del POS e del PSC prima dell’inizio dei lavori; su loro iniziativa è possibile individuare un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, per operare il coordinamento fra i rappresentanti medesimi.
Suggerimenti espositori fiera